L'art. 2498 c.c. ante riforma stabiliva l'obbligo di redazione di una perizia di stima, senza fornire alcuna indicazione sulla sua funzione. Con
stabiliva un criterio di calcolo dell'indennità di esproprio che, oscillando tra il 50% ed il 30% del valore di mercato del fondo espropriato, non era in
parte in cui stabiliva la cessazione ex lege delle collaborazioni coordinate e continuative già instaurate, sulla base della normativa previgente