contrattuale nella sua interezza. Tale attribuzione spetta, infatti, alla dirigenza, in virtù di disposizione legislativa, e non per delega né per
parte, che spetta al medico valutare se le lesioni per le quali presta assistenza od opera siano addebitabili o meno a mancanze del datore di lavoro
conseguenze di tale abrogazione, giungendo alla conclusione che la giurisdizione spetta sempre al giudice ordinario, anche quando il comportamento