della facoltà di scelta di sottoporsi o meno ad un determinato trattamento (nel caso di specie per le particolari convinzioni religiose) da parte del
sottoporsi gli accertamenti previsti per legge. L'inasprimento sanzionatorio è previsto anche dal rinnovato articolo 187, che introduce la possibilità di
basi per illustrare al paziente i possibili esiti della terapia, di modo che il paziente possa addivenire ad una decisione scegliendo di sottoporsi o
chiusura dell'esercizio precedente quello di efficacia dell'opzione per il consolidato; in caso contrario, al contribuente non resterebbe che sottoporsi