sembra esatta. Considerato che i costi sono certamente inerenti e sono stati sostenuti in occasione di un evento promozionale, sarebbe apparso maggiormente
cruciale dell'individuazione del profitto oggetto della confisca-sanzione e respingendo la tesi della deducibilità dei costi sostenuti per la consumazione
concesso in relazione ai costi di ricerca (fondamentale e applicata) e sviluppo precompetitivo effettivamente sostenuti da soggetti, anche non
disciplinano il rispetto del principio di libera concorrenza ("at arm's length principle") e alla tematica della deducibilità dei costi sostenuti per
riguardano la tassazione sostitutiva sugli straordinari, gli oneri sostenuti per il risparmio energetico ed alcune detrazioni d'imposta e oneri
rispetto a quelli sostenuti dalle autorità distrettuali. Con il tempo, tuttavia, la reale e continua esperienza manageriale favorì l'affermazione di