Soci
Soci
nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.
dei soci.
2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di
4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro
1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine
soci.
che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.
soci.
riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.
2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale
raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: a) presso soci e dipendenti; b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi
nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il
) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero
limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal
soci.
da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso.