Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 19 gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI: a) abbiano compiuto il
Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, devono farne denunzia all'ufficio di stato
Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei
la causa fascista; b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore