dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, anche fuori di Roma, a
diritto
potabile; b) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929, reso
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, derivanti dall'esercizio delle loro funzioni nello Stato, a condizione di reciprocità; d) le retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dalla Santa
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