Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa
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, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa sé stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri
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che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito
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Se questi non può o non sa scrivere, il pubblico ufficiale al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della
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Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'Autorità che deve esaminarlo nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza tra
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ovvero taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è esaminato, il giudice può nuovamente ammonirlo circa la responsabilità penale
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