Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo (art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e
entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione
tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta, fino all'importo di
entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dei propri
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle
della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del
manifesta un certo ritardo, non tanto nell'adozione di alcuni istituti, ma nella realizzazione delle opportunità che un efficace sistema di governance può
L'A. commenta le seguenti sentenze e ordinanze del Consiglio di Stato: n. 7/2005 in materia di risarcibilità del danno da ritardo; sez. IV n. 5369
"ritardo" della p.a. analizzate attraverso il confronto con l'ordinanza di rimessione della IV sezione, n. 827 del 2005. Risolvendo i quesiti posti dalla
Il c.d. "danno da ritardo" ed i corollari tratti da una sentenza-trattato del TAR Puglia
all'inammissibilità della richiesta del risarcimento dei danni da ritardo c.d. "mero".
popolazione occupata in età anziana pari al 50%. Si sostiene che il motivo di tale ritardo risieda in consolidate opzioni culturali, le quali hanno sempre
La risarcibilità del danno da mero ritardo dell'azione amministrativa
L'adunanza plenaria affronta il tema del danno da mero ritardo dell'azione amministrativa. L'ordinanza di rinvio della IV sezione aveva sollecitato
L'Adunanza Plenaria boccia il risarcimento del danno da ritardo
soluzione negativa circa il controverso tema della risarcibilità del danno "da mero ritardo" dell'azione amministrativa, e ribadisce il tradizionale
che ha illegittimamente causato un considerevole ritardo nell'atteso pensionamento. Per pervenire al ristoro del danno, accanto alla configurazione
espressi( tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori) -è che un ingiustificato ritardo nella comunicazione equivale in ogni caso alla condotta