all'istituzione dell'imposta regionale sia alla prevedibile sentenza (interpretativa) di rigetto della Corte Costituzionale n. 156/2001. Nonostante il suo
conclusiva del procedimento e la condanna alla pena pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità dell'istanza
prevista in caso di inammissibilità o rigetto della istanza di ricusazione. La Corte ha ritenuto tale norma incostituzionale per contrasto con gli artt
. Nell'esame della motivazione della sentenza, vengono individuate ed analizzate le tre linee argomentative che hanno condotto la Corte al rigetto di
, mentre nel precedente più prossimo la Consulta aveva emesso una sentenza interpretativa di rigetto. Secondo l'A., ciò si deve allo scarso seguito avuto in
le dovute cautele, ed atti negativi di diniego espresso (c.d. silenzio-rigetto) e tacito (c.d. silenzio-rifiuto). La sospensiva, originariamente