Le c.d. presunzioni supersemplici negli artt. 39, secondo comma, e 41 del d.p.r. n. 600/1973 possono essere ricondotte a razionalità, nel quadro di
processuale delle obbligazioni solidali tributarie, sino ad oggi ricondotte al novero delle fattispecie suscettibili di dar luogo a litisconsorzio
relazioni intersoggettive vengono ricondotte anche regole senz'altro esorbitanti dal diritto della concorrenza e dalle sue rationes. Lo scritto
tra imprenditore e organizzazione criminale, escludendo che queste possano essere sempre ricondotte allo schema del c.d. contratto di protezione, ed