della facoltà di scelta di sottoporsi o meno ad un determinato trattamento (nel caso di specie per le particolari convinzioni religiose) da parte del
dell'interessato o al suo sistema di valori e alle sue personali convinzioni etico - religiose. Tale interpretazione, attenta al solo dato testuale, non
delle comunità religiose sia la più coerente con il perseguimento degli scopi della direttiva e con il rispetto del principio di sussidiarietà cui si
obbligatorio in ossequio al principio di libertà religiosa - continuerebbe a rappresentare un privilegio inammissibili rispetto alle altre scelte religiose o