Il lodo deve essere pronunciato nel Regno.
Se la successione si è aperta fuori del Regno, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni
(Notificazione a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nel Regno).
Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici del Regno: 1) se quivi è residente o domiciliato anche elettivamente, o vi ha un rappresentante
Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici del Regno, l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha autorizzato il
Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nel Regno e all'institore.
L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori dal Regno o dei territori
Chi vuol far valere nel regno una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la
Se il convenuto non ha residenza, nè domicilio, nè dimora nel Regno o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede
Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nel Regno a
, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia
La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta, deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e in due giornali
avvenire nel territorio del Regno escluse le province libiche, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.
Regno.
prova da assumersi nel Regno sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico
La pubblicazione del Codice di procedura civile si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno del Comuni del Regno, per essere
, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente nè domiciliato nel Regno e la
Spedizione di merci nazionali per via aerea nell'interno del Regno.
doganale del Regno in esenzione da diritti di confine nelle quantità e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze, con decreto da
Per gli aeromobili provenienti da un aeroporto del Regno, il manifesto da presentare è quello prescritto dall'art. 53.
Le zone di vigilanza sono delimitate e modificate con decreti Reali da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
I Punti franchi, menzionati nell'art. 1 di questa legge, possono essere istituiti con legge nelle principali città marittime del Regno.
Le norme relative all'esportazione da dogane interne si applicano anche per le merci che escono dal Regno per via aerea.
La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
I Depositi franchi, menzionati nell'art. 1 di questa legge, possono essere istituiti con decreto Reale nelle principali città marittime del Regno.
Le merci in transito possono uscire dal Regno per via di mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate.
Le dogane sono istituite in prossimità della linea doganale; possono, però, essere istituite anche nell'interno del Regno in centri commerciali di
Agli effetti doganali, l'uscita dal Regno per via aerea degli aeromobili e del loro carico è provata nei modi indicati nel precedente art. 64.
del Regno.
Per le merci in transito attraverso il territorio del Regno si applicano le norme stabilite per la spedizione di merci estere da una dogana all'altra.
Se la nave proviene da altro porto del Regno, il capitano, in luogo del « Manifesto del carico », deve presentare il « Manifesto di partenza
Se la rispedizione all'estero avviene per via aerea, per provare, agli effetti doganali, l'uscita delle merci dal Regno, si osservano le norme
Ogni comandante di aeromobile proveniente da un aeroporto del Regno e diretto all'estero, è obbligato ad attraversare il confine nei punti che sono
successiva reimportazione nel Regno, ovvero a titolo di speciale agevolezza per il traffico internazionale.
L'importazione temporanea può essere consentita alle merci estere per determinate lavorazioni da eseguire nel Regno e per la successiva
Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio del Regno, compreso nella linea doganale, merci estere, ovvero le
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nel Regno merci estere in
La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del Regno è sottoposta alle disposizioni doganali stabilite per
Il comandante di aeromobile, prima della partenza da un aeroporto doganale del Regno, è obbligato a presentare alla dogana il manifesto, il quale
Il Ministro per le finanze, con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, può tuttavia, stabilire i porti esteri che le navi
Nei territori extra-doganali sopra elencati, il Ministro per le finanze, con suo decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, può
Le merci in cabotaggio o in circolazione, quando riattraversano la linea doganale per rientrare nel territorio del Regno, sono verificate in
merci a bordo viaggiano entro il territorio doganale del Regno, e autorizzare, altresì, che detti aeromobili possano atterrare anche in aeroporti
Il capitano della nave che approda in qualunque porto o rada del Regno deve presentare alla dogana il « Manifesto del carico », qualunque sia la
merci estere nel territorio del Regno senza essere munito del prescritto manifesto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le
obbligo le merci estere rimaste a bordo, perchè originariamente destinate ad altro porto del Regno o all'estero, per le quali basta l'iscrizione a
stazza netta di cinquanta tonnellate o meno, ma possono essere fatte proseguire per altro porto del Regno osservate le disposizioni dell'art. 58, ultimo
Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.