L'errore del giudice può ledere interessi della persona meritevoli di protezione, con ricadute pregiudizievoli sulle attività realizzatrici. Né
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La sentenza in commento differenzia il danno esistenziale (dichiarato irrisarcibile) dalla compromissione delle attività realizzatrici della persona
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"attività realizzatrici" dell'individuo, non discendenti da attentati all'integrità fisiopsichica.
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consegue alla lesione delle attività realizzatrici della persona. La sentenza in esame affronta la questione della configurabilità, risarcibilità e del
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realizzatrici della persona in tale contesto).
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per lo stesso un danno esistenziale, biologico e morale risarcibili. Il danno arrecato alle sue attività realizzatrici, quale ipotesi di danno
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all'inadempimento contrattuale. F) Danno esistenziale. Danno non patrimoniale identificato nella compromissione delle attività realizzatrici della
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all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, presidiati dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. c) Il diritto
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