Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile.

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Regno d'Italia 42 occorrenze
  • 1942
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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(Rapporti con i creditori).

Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di

(Rapporti patrimoniali tra coniugi).

Dei rapporti tra i soci.

(Rapporti fra cedente e cessionario).

Dei rapporti con i terzi.

(Modalità varie dei singoli rapporti).

Dei rapporti tra più fideiussori.

(Sospensione dei rapporti tra le parti).

Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale.

(Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti).

(Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi).

(Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo).

(Rapporti fra contraente ceduto e cedente).

Del lavoro subordinato in particolari rapporti

Dei rapporti tra creditore e fideiussore.

(Rapporti interni tra debitori o creditori solidali).

(Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante).

(Rapporti tra il locatore e il subconduttore).

(Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi).

(Rapporti fra contraente ceduto e cessionario).

(Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli).

(Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto).

Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.

(Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti).

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge.

Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.

(Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia).

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.

I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico.

Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.

Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.

Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti

Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità

Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 - Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione.

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Regno d'Italia 3 occorrenze
  • 1942
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(Rapporti contrattuali).

(Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti).

I limiti previsti nell'articolo 975 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, 978.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

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Regno d'Italia 5 occorrenze

(Rapporti processuali).

Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti.

(Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti).

Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, stà in giudizio il commissario liquidatore.

Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

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