potrebbe qualificarsi come professionista difettando, in suo capo, i requisiti dell'imprenditorialità e/o professionalità; dall'altro, l'utente che scelga
stessi da parte della collettività sociale. Impropriamente si nega la rilevanza attenuante ai "motivi politici" ove essi possano qualificarsi come "motivi
connessa all'esercizio dell'attività imprenditoriale e non può qualificarsi come fattore produttivo. Ne deriva che la sanzione non può essere
arbitri, a prescindere dalla circostanza che integrino o meno gli estremi di cui all'art. 2094 del codice civile, sono da qualificarsi come mero