La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte
La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che
comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.
La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale
promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della