, liquidazione di profitti e perdite, dall'evidente interesse dell'intermediario, controparte contrattuale portatore di un proprio interesse economico, a
l'ammissibilità dell'imputazione dei profitti all'associazione delittuosa, valutando altresì se ciò comporti una iniqua duplicazione. In terzo luogo di
quello degli utili del contraffattore e quello dei suoi mancati profitti, e possa inoltre cumulare con essi il risarcimento degli ulteriori danni
condizioni giuridiche che favoriscono profitti più elevati: gli Stati, com'è ovvio, tendono ad attrarre gli investimenti piuttosto che ad allontanarli e