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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 41 occorrenze

3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 99, comma 5.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice

1. Il Ministro del tesoro adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli

previsti dall'art. 21.

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi

8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati

2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia

2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'art. 80, può essere disposta quando le inadempienze

previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

5. Nei casi previsti dal comma 4, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia

2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti

previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), d), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata

1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario

della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.

3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La

d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate

II e III e nell'art. 107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti

procedono agli adempimenti previsti dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile.

7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a

6. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'art. 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti

degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalità particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati

1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari

amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi di astensione previsti

amministrativi generali previsti da dette disposizioni.

1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20, comma 2, e

previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992

2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'art. 70, può essere disposta quando: a) risultino gravi

e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e

4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti

economico dei rapporti; d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e

per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni; d) alle società e agli enti con titoli

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti sono disciplinate da convenzioni stipulate

1. Ai fini del presente capo: a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art

creditizi e finanziari. 2. Si applica l'art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 3. Con riferimento ai soggetti previsti

previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".

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