espresse però il codice di commercio del 1882, che all'art. 349 enunciava il principio secondo cui "il mandato commerciale non si presume gratuito". Tale
dell'art. 32, comma 1, n. 2), DPR n. 600/1973, secondo cui il prelevamento bancario effettuato dal professionista si presume compenso; in particolare
appunti proprio sulla identificazione del COMI. Ciò tanto più che il Regolamento presume che per le società e le persone giuridiche il COMI coincida con la