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Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

51026
Stato 50 occorrenze
  • 1959
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
  • w
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Il presente testo unico entra in vigore il 1 luglio 1959.

Per le autostrade in concessione gli obblighi previsti dal presente articolo fanno carico al concessionario.

Per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente titolo sono esercitati dal Comune.

Alle ordinanze prevedute dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, settimo e nono comma.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con le pene stabilite dagli articoli 66, 67 e 68.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate negli articoli 66, comma sesto, e 67, comma secondo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Al titolare della patente di guida prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 80, commi ottavo ed ultimo.

Sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli si applicano le disposizioni del presente articolo. E' inoltre consentito

Agli effetti del presente articolo si considera sufficiente l'illuminazione pubblica che rende individuabile un veicolo alla distanza di 50 metri.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Per le macchine agricole indicate nell'art. 69, comma quarto, soggette alla disciplina del presente articolo, il certificato è valido solo se

La stessa pena si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente.

Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire

Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con

E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, vistato dai Ministri per i

Chiunque circola con un veicolo che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire

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