La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L'iniziativa di modificazione del presente Statuto può essere esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.
Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio
Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
e indivisibile, sulla base dei principî della Costituzione e secondo il presente Statuto.
regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente
presente articolo.
Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando
Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data della entrata in vigore della presente legge.
Il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalle
indivisibile, sulla base dei principî della Costituzione e secondo il presente Statuto.
La prima elezione del Consiglio della Valle avrà luogo, in conformità all'art. 16 del presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con
Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
Il Consiglio della Valle può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando
Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse
L'obbligo previsto nel secondo comma del presente articolo si adempie compatibilmente con l'esecuzione dei contratti di somministrazione di energia
Con decreto legislativo saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.
Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Restano ferme le attribuzioni delle Provincie ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto.
Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.
La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente
Consiglio regionale, per violazione del presente Statuto.
La legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del
attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale.
La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (« Trentino
Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno stabilite le norme per la elezione e la
quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
giuridica, entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principî della Costituzione e secondo il presente
dal presente Statuto.
dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei Comuni e delle Provincie, a partire dall'entrata in vigore del presente
L'interrogazione s'intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente quando arriva il suo turno.
Il presente Regolamento entra in vigore il 21 giugno 1948 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui al presente articolo è fatto da cinque scrutatori estratti a sorte: la presenza di tre è necessaria
Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno un terzo dei suoi componenti. Quando si tratti di casi previsti dal
Presidenza, può proporre al Senato le sanzioni di cui al primo comma del presente articolo.