Finanziamenti Ponte e garanzie per debiti prescritti
La fattispecie del finanziamento ponte e del rilascio di garanzie per debiti prescritti, esaminate nella presente Relazione, riguardano problematiche
al primo comma dell'art. 2407 c.c. La decisione del collegio deve essere adottata nei modi prescritti dall'art. 2404 c.c. e va esternata idoneamente al
seguito del decorso dei termini prescritti per l'esercizio dei poteri inibitori da parte della P.A. Quanto al problema delle forme di tutela