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Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

50923
Stato 19 occorrenze
  • 1959
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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(Pedoni)

I pedoni per attraversare la carreggiata debbono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi o dei soprapassaggi. Qualora questi non

Speciali segnali luminosi possono essere riservati ai pedoni.

I veicoli sprovvisti di motore per uso di bambini o invalidi possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.

Le strisce discontinue trasversali delimitano gli attraversamenti pedonali o indicano gli attraversamenti zebrati per pedoni o per ciclisti.

I pedoni che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti.

Qualora non esista marciapiede laterale rialzato deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni.

E' vietato ai pedoni sostare sulla carreggiata o sostare in gruppi sulle parti della strada a loro riservate quando vi si svolga intenso movimento.

I ciclisti debbono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.

La circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade è regolata dalle presenti norme e dai provvedimenti emanati in applicazione di

motoveicoli, ai conducenti di animali e ai pedoni che circolano sulle medesime.

pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali.

si sia fermato per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

, sempreché rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.

ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale; Strada: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e

E' vietato ai pedoni di attraversare i crocevia; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali

I pedoni debbono circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui viali rialzati; qualora questi manchino o siano manifestamente insufficienti

pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi, e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segno di spavento.

circolazione dei velocipedi e per la circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, emanati in applicazione degli articoli 52 e 128 del regio decreto

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