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Risultati per: pedoni

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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

35634
Stato 27 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi

diritto

Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

diritto

Comportamento dei pedoni

diritto

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal

diritto

6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono

diritto

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi

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6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

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pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un

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pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono: a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare

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15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.

diritto

7. I veicoli sprovvisti di motore per uso di bambini o di persone invalide possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.

diritto

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

diritto

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei

diritto

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano

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cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

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3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli

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9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi o manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole

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pedoni di attraversare la carreggiata.

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prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando

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lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.

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11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato

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1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in

diritto

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli

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intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente

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e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno

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dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera

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carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza

diritto

Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

50923
Stato 19 occorrenze
  • 1959
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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(Pedoni)

diritto

I pedoni per attraversare la carreggiata debbono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi o dei soprapassaggi. Qualora questi non

diritto

Speciali segnali luminosi possono essere riservati ai pedoni.

diritto

I veicoli sprovvisti di motore per uso di bambini o invalidi possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.

diritto

Le strisce discontinue trasversali delimitano gli attraversamenti pedonali o indicano gli attraversamenti zebrati per pedoni o per ciclisti.

diritto

I pedoni che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti.

diritto

Qualora non esista marciapiede laterale rialzato deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni.

diritto

E' vietato ai pedoni sostare sulla carreggiata o sostare in gruppi sulle parti della strada a loro riservate quando vi si svolga intenso movimento.

diritto

I ciclisti debbono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.

diritto

La circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade è regolata dalle presenti norme e dai provvedimenti emanati in applicazione di

diritto

motoveicoli, ai conducenti di animali e ai pedoni che circolano sulle medesime.

diritto

pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali.

diritto

si sia fermato per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

diritto

, sempreché rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.

diritto

ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale; Strada: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e

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E' vietato ai pedoni di attraversare i crocevia; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali

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I pedoni debbono circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui viali rialzati; qualora questi manchino o siano manifestamente insufficienti

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pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi, e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segno di spavento.

diritto

circolazione dei velocipedi e per la circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, emanati in applicazione degli articoli 52 e 128 del regio decreto

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