La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma
Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della
Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri
due giudici tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due tra quelli nominati dal Parlamento e di due tra quelli nominati dalle supreme
Il Parlamento, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone
La messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri è deliberata dal Parlamento in
amministrative, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica procedono alle nomine dei giudici di rispettiva competenza. Le nomine dei giudici di
La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.
Nello stesso termine stabilito dal comma precedente il Parlamento elegge i membri della Corte preveduti dall'ultimo comma dell'art. 135 della
Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte
I giudici che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti
I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e
Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica.
, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.
ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.
Repubblica, alla presenza dei Presidenti della due Camere del Parlamento.
La deliberazione con la quale il Parlamento mette in stato d' accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i
La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art
Parlamento per sostenere la accusa.
La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici e
, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento
legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente