Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.
Ai fini delle disposizioni del presente articolo si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le
assicuratore. Gli statuti degli Istituti assicuratori stabiliscono le modalità per le denunce agli Istituti medesimi delle retribuzioni pagate.
Le rendite di inabilità e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali e semestrali, in relazione all'entità
Entro lo stesso periodo di dieci giorni decorrenti da quello della comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore debbono essere pagate dal datore di
successivi alle scadenze delle rate di premio, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate durante il precedente periodo di assicurazione, salvo i
Per la riscossione coattiva delle quote di contributo non pagate alle prescritte scadenze, se il contribuente è debitore verso lo stesso esattore
L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nel casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a