Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: pagamento

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Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.

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Regno d'Italia 31 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.

Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).

Se sono indicati più luoghi di pagamento, s'intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l'accettazione ed il

Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale coll'indicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione, il

Del pagamento.

Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario, ma non una terza persona presso la

Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente

Del pagamento per intervento.

Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorchè non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il trattario

Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume

Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento.

Se più persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui pagamento libera il maggior numero di obbligati. Chi scientemente

Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.

Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.

Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde della accettazione e del pagamento.

La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo.

I giranti susseguenti all'obbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono liberati.

Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Malgrado la denunzia, il pagamento della cambiale al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.

mancato pagamento; per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola « senza spese »; il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti

: la girata (articoli 15 a 25); la scadenza (articoli 38 a 42); il pagamento (articoli 43 a 48); l'azione cambiaria (articolo 49), il regresso per

Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente.

Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata nella moneta del paese secondo il suo valore

Se la cambiale è stata accettata da interventi che hanno il loro domicilio nel luogo del pagamento o se sono state indicate per pagare al bisogno

Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale l'intervento ha luogo.

Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento.

Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà fatto dal terzo.

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

75633
Regno d'Italia 19 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorchè non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati.

Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella

Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.

Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente

Del regresso per mancato pagamento.

Della presentazione e del pagamento.

La girata può contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dal prenditore o girante e le condizioni alle quali il pagamento

Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si

Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.

Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento.

La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finchè non sia dimostrato il suo adempimento.

Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Malgrado la denunzia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.

nei rapporti del bollo, all'ufficio del registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di 15

L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione.

Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilità si ha per non scritta.

Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.

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