Pagamenti informatici
Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche
Contratti, pagamenti, libri e scritture
Documento informatico e firme eletroniche: pagamenti, libri e scritture
1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione dei pagamenti ad
l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all'articolo 71
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le
pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo
pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie; e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce
equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto; c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo
problematica dei crediti e dei pagamenti insoluti, suggerendo una possibile soluzione per ridurre i costi complessivi a carico della cittadinanza
dei versamenti in conto corrente bancario, dei pagamenti di canoni di locazione e della conoscenza della qualità di socio illimitatamente responsabile
Revocatoria fallimentare della garanzia, consecuzione di procedure e sorte dei pagamenti avvenuti in sede di riparto concordatario
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi percepiti da persone fisiche residenti in Paesi appartenenti alla UE. Per gli
La direttiva n. 2003/48/CE riguardante la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi prevede che gli agenti pagatori
Concordato fallimentare: esonero da sanzioni ed interessi per i tardivi pagamenti
Accordi di consolidamento e irrilevanza reddituale dei pagamenti
Il principio di irrilevanza reddituale dei pagamenti corrispondenti alle imposte sui redditi, ritraibile dall'art. 99 del T.U.I.R. ed operante anche
sottrae i pagamenti indebiti alla azione di ripetizione; C. Cost. 26 luglio 2005, n. 319 in tema di potere regionale di individuare nuove figure