In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non
diritto
accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorchè non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni; 3° in caso di fallimento del traente di
diritto
Deve essere egualmente autenticata da notaro la firma di quietanza del portatore per pagamenti fatti in dipendenza di contratti o per pagamenti
diritto