1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo devono comunicare al competente ufficio del P.R.A
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5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso
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7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.
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che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio della targa.
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del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata
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. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri.
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al P.R.A.
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dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
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generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
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all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
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caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata
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7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli
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28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare
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2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in
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indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
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veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
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l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne
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P.R.A. se si tratta del certificato di proprietà, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di
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automobilistico (p.r.a.) ex art. 94 codice della strada. Pertanto, esistendo precise ed efficaci procedure idonee alla trascrizione che evitano il ricorso
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e le novità procedurali nell'espropriazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi iscritti al P.R.A. [Pubblico Registro Automobilistico]; 4) l'onere
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