Organi della Regione
Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.
La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.
Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.
Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi
Organi della Regione
Il Consiglio della Valle ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.
Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale ed il suo Presidente.
Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione.
Il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano
Organi della Provincia.
Organi giurisdizionali
Organi della Regione.
Organi della Regione e delle Provincie
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.
Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo Presidente.
Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Provincie e degli enti locali può essere usata la lingua tedesca.
Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale.
riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.
Il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento che verrà stabilito con legge della Repubblica
I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica
Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente, usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di
da altre leggi ad organi della Regione o ad altri organi dello Stato.
A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle
Senato e dei suoi organi.