della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie: a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi
In armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi
) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline; b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario
Lingua e ordinamento scolastico
Ordinamento degli uffici di conciliazione
La Valle può istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principî dell'ordinamento tributario vigente.
Il Presidente della Giunta, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento
In armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi
articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione.
Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.
In armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi
Le Provincie hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'art. 4, sulle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento che verrà stabilito con legge della Repubblica
requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale.
) ordinamento dei comuni e delle provincie; 2) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) incremento della produzione industriale e delle
regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.
all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.
deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Provincie; 3) l'attività