(Presupposto dell'obbligazione tributaria)
(Soggetti passivi dell'obbligazione tributaria. Diritto di ritenzione)
(Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni doganali)
(Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando)
l'indicazione dello scopo per il quale le merci si vogliono importare temporaneamente e l'obbligazione di riesportarle entro il termine stabilito.
Salvo che non sia diversamente disposto da altre norme di legge, nei casi contemplati nel precedente comma l'obbligazione tributaria si ritiene sorta
l'indicazione dello scopo per il quale le merci si vogliono esportare temporaneamente e l'obbligazione di reimportarle entro il termine stabilito.
Si considera del pari non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria relativamente ai cali naturali ed ai cali tecnici delle merci soggette
consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva; l'obbligazione sorge alla data
Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro
Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato se la dichiarazione viene mutata ai sensi dell'articolo 58, secondo comma
Si considera non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria quando il soggetto passivo dimostri che l'inosservanza dei vincoli doganali