credito per interessi corrispettivi e non anche a quello per interessi moratori, aveva creato le maggiori difficoltà interpretative.
Clausola vessatoria sugli interessi moratori e integrazione del contratto
interessi moratori, la banca non ha diritto alla corresponsione da parte del consumatore degli interessi determinati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c
l'integrazione per via dispositiva, nel caso di vessatorietà della clausola sugli interessi moratori.