3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ottanta milioni di lire.
, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute
punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni; le stesse pene si applicano per le comunicazioni eseguite
funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 129 è punita con l'ammenda da un minimo di dieci milioni a un massimo della metà del valore
1. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 106, commi 6 e 7, è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a
multa da lire duecentomila a lire due milioni.
lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative
due milioni a lire venti milioni.
2 dell'art. 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti
pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35
con la multa fino a lire dieci milioni.
, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1
a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.
punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.".
fatto, la sanzione di lire cinque milioni oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione.
GIÀ... LO STESSO INCUBO IN CUI MORIRONO MILIONI DI PERSONE, CINQUANT’ANNI FA...
EH, LO STERMINIO DEGLI EBREI FU DAVVERO UN ERRORE... PERCHÈ RIUSCII A ELIMINARNE SOLO SEI MILIONI, NON TUTTI!