Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, è da un terzo alla metà, e
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Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà.
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Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.
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Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
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La pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
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Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena è da un terzo alla metà.
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Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
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Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
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Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
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alla metà.
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più grave, aumentata fino alla metà.
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persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
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, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.
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dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà.
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La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1° se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2° se
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interpretazione, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli 372 e 373, ridotte dalla metà ai due terzi.
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, ridotte da un terzo alla metà.
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Il condannato a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo, e
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, ridotte alla metà.
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Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti
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La pena è aumentata fino alla metà: 1° se il nuovo reato è della stessa indole; 2° se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna
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dell'articolo 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.
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