2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani
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come danno biologico permanente con percentuali per lo più non trasferibili, neppure secondo rapporti matematici di tipo complementare/derivato, alle
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tutti gli opportuni metodi tecnico-matematici per la determinazione della base imponibile.
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Nel 1986 la Comunità europea introduce la Direttiva 87/102/CEE, la prima sul credito al consumo. La sua adozione è preceduta da studi matematici per
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giurisprudenza è ancora episodica. Viene considerata legittima la fissazione di criteri matematici per individuare le situazioni di temporanea
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di approcci statistici e matematici, con tecniche di trattamento automatico dell'informazione e con la costruzione di modelli di simulazione. Il
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