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Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.

61064
Regno d'Italia 13 occorrenze
  • 1940
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Degli arrivi da mare.

Per il trasbordo da una ad altra nave delle merci arrivate per via di mare e destinate ad altro porto dello Stato, si applicano le norme dell'art. 58

Uscita per via di mare delle merci in transito.

La zona di mare sottoposta a vigilanza doganale agli effetti della presente legge è stabilita in 12 miglia marine dal lido.

Le merci in transito possono uscire dal Regno per via di mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate.

Agli effetti doganali, è considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro

La rispedizione all'estero per via di mare può effettuarsi soltanto con navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate, salva l'eccezione

Il lido del mare, le sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Sono

Lungo il lido del mare e lungo le frontiere di terra, dove le dogane sono situate in luoghi distanti dalla linea doganale, possono essere istituiti

Le precedenti disposizioni si applicano anche per la spedizione di merci estere da una ad altra dogana per via di mare, quando si effettua su nave di

La dichiarazione deve farsi alle dogane di mare ed a quelle della frontiera di terra presso stazioni ferroviarie di confine, entro quindici giorni

accompagnate, a norma degli articoli 58 e 88 le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o

dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'àncora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza

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