Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

38176
Stato 3 occorrenze

gennaio 1994, n. 86; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190; m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15

legge 20 aprile 1932, n. 291; m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913; n) l'articolo 2369-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942

partecipanti solo a scadenze predeterminate; m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV; n

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

38425
Stato 1 occorrenze

, e delle norme internazionali e comunitarie; l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; m) personale artistico e tecnico

Sentenza n. 1988

333903
Cassazione penale, sezione I 37 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentito il difensore di parte civile avv. F. M. in sostituzione dell’avv. G. M. e i difensori degli imputati, avv. S. per M. e S., avv. P. per M

1) N. M., 2) G. G.; 3) B. L.; 4) C. A.; 5) Z. A.; 6)M. R.; 7) S. V.; 8) T. R.; 9) T. V.; 10) M. G.; 11) LA R. G.;

dal N., dal M., dal La R., dallo Z., dal B., dal G. dallo S., dal C., dal T., dal M., dallo S., dal T. e dal N..

Infine, il tribunale dichiarava la responsabilità di N. C., C., C., T. per il reato di cui agli artt. 110, 321, c.p., di M., T. e P. per il reato di

F) Nell’interesse di S. V. proponeva ricorso facendo riferimento a quelli presentati in favore del M. da intendere “come integralmente ritrascritti”.

G., La R., Z., B., S., M., C. nonché il rigetto del ricorso del P.G. di Milano; dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di N., T.; dichiararsi l

Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata

di Appello di Milano per nuovo giudizio; rigetta il ricorso del Procuratore Generale nonché i ricorsi di N. M., G. G., B. L., Z. A., M. R., S. V., T

Al rigetto dei ricorsi di n., di G., di B., di Z., di M., di S., di T. e di La R. deve seguire la condanna di tali ricorrenti al pagamento, in solido

condanna il N., il C., il C., il T., il M. ed il T. al pagamento in solido delle spese sostenute dalla parte civile, Comune di Milano, che liquida in

M) Il difensore di T. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto irregolare la procedura seguita

E) Nell’interesse di M. R. l’avv. Daria Pesce proponeva contro la sentenza impugnata le seguenti censure: a ) violazione degli artt. 498 e 499 c.p.p

M. G., capo ripartizione settore urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di

– per La R. G.: la responsabilità per il delitto associativo era basata sulle dichiarazioni dei collaboratori M. e di Di D. , sulle deposizioni dei

Nell’interesse del M. proponeva ricorso anche l’altro difensore di fiducia, avv. S., formulando i seguenti motivi: a) violazione della legge

– per C. A.: sono stati richiamati i risultati delle osservazioni sul territorio compiute dai Carabinieri, le dichiarazioni di M. M. in merito all

6.2. – Nel giudizio di rinvio sono state concesse le circostanze attenuanti generiche a T. V., a M. G. e a N. G., sicché, poiché la pena edittale

Di D. e M. forniscono adeguata dimostrazione della consapevolezza per il reato associativo e per quello di spaccio; sono state negate le attenuanti

– per N. M.: la qualità di associato, con l’incarico di venditore e di esecutore dei pagamenti ai fornitori esteri, è comprovata dalle reiterate

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di T. V., M. G. e S. A. in ordine ai

avere commesso il fatto ai sensi dall’art. 530, comma 2 c.p.p. e tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute a N. G., a M. G., a T

. 81 cpv. e 319 c.p. nei confronti dei funzionari del Comune di Milano, T. e M., nonché dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 321 c.p. a carico di C., N

– per M. R.: è stato ritenuto responsabile del delitto associativo e di quello di spaccio sulla base della sua partecipazione all’episodio del 27

, fatte dai collaboratori M. e Di D. , a riscontro obbiettivo delle quali sono state indicate concrete condotte del La R. e i suoi rapporti con altri

Il concreto e fattivo contributo stabile all’attività dell’associazione è stato ritenuto provato, riguardo a N. M., in base alla rilevata presenza

dibattimentale per procedere all’audizione di M. S., imputato di reato connesso, già sentito in primo grado, senza dare adeguatamente conto dell’assoluta

Quanto alla verifica della intrinseca attendibilità dei collaboratori M. S., T. L., Di D. C. e R. A., appartenenti ad altri gruppi dediti al traffico

base dei risultati delle osservazioni del territorio e delle deposizioni dei verbalizzanti nonché, delle convergenti dei collaboranti M., Di D. e R

C) N. M. proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza sotto i seguenti profili: a) violazione della legge penale in

lottizzazione M. C., la Corte di rinvio ricordava che l’area del Ronchetto era inserita nel piano di zona pluriennale del CIMEP (Consorzio Intercomunale Milanese

dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia M., T., Di D. e R. doveva considerarsi sufficientemente dimostrato: che nel quadrilatero

ex art.603 c.p.p. mediante l’audizione degli imputati di reati connessi, M., Di D. e R.; c) violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata e

P) Il difensore di M. G. chiedeva l’annullamento della sentenza in base ai seguenti motivi di ricorso: a) nullità ex art. 606 lett. b) ed e) per

; inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputati di reato connesso, S. M. e A. R. per violazione dell’art. 602, comma 2 e 3 c.p.p., essendo

mantenendo i rapporti con i vertici, i fornitori, i trasportatori e curando la raccolta di denaro; che il M., S., La R., B., G. avevano partecipato all

dibattimentale e al mancato controllo della intrinseca attendibilità del collaborante M. e dell’esistenza di riscontri individualizzanti; e) mancanza e

chiamanti (Cass., m Sez. Un. 21 aprile 1995, Costantino). Sono state, quindi, analiticamente indicate le operazioni logiche demandate al giudice di

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