Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

34432
Stato 28 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

diritto

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un

diritto

le 0,55 t e le dimensioni non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,60 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

diritto

3. La lunghezza delle autocaravan non deve eccedere 8 m. La lunghezza delle caravan, compresi gli organi di traino, non deve eccedere, se ad un asse

diritto

) larghezza massima non eccedente 2,50 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili; b) altezza massima

diritto

6. In corrispondenza di due assi costituenti tandem la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso

diritto

4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e

diritto

2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano

diritto

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

diritto

Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle m

diritto

1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 15,50 m.

diritto

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m

diritto

, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).

diritto

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni

diritto

; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con

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una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.

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tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di

diritto

cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre

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semaforica gialla lampeggiante; l) lanterne semaforiche speciali; m) segnali luminosi particolari.

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siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di

diritto

1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.

diritto

almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o

diritto

e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno

diritto

autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto

diritto

eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice; e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve

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serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione; m) luce d'ingombro: il

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; b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t

diritto

dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan

diritto

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

71362
Stato 5 occorrenze

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di

diritto

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21

diritto

personale docente prevista dall'articolo 14; l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15; m) lire 5

diritto

; l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale; m) promuovere il superamento

diritto

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; m) organizzazione di attività

diritto

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