loro funzioni.
Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.
I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948
cancelleria e presentare le loro deduzioni.
presentare le loro deduzioni.
potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.
ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza.
. 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilità o si rendano incompatibili.
l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro