costituzione in mora, il conduttore è obbligato a corrispondere al locatore il canone pattuito fino all'effettiva riconsegna del bene e a risarcirgli il valore
il riconoscimento del maggior danno, da parte del conduttore in favore del locatore, per i pregiudizi conseguenti al ritardo nel rilascio
comma 2, che, per il periodo di sospensione, la somma dovuta al locatore, ai sensi dell'art. 1591 c.c., sia pari all'ultimo canone corrisposto aumentato
applicazione anche nel procedimento ordinario introdotto autonomamente dal locatore, mentre, in considerazione della sua finalità di esaurire il
Il "consenso" del locatore all'indennità per addizioni e miglioramenti nel bene locato
, alla res locata. Gli artt. 1592 e 1593 c.c. dettano un'articolata disciplina dell'indennità dovuta dal locatore al conduttore per l'esecuzione di
La Suprema Corte, aderendo ad uno degli indirizzi giurisprudenziali seguiti in sede di legittimità con riferimento alla garanzia del locatore per
motivazioni, al giudice di merito - quanto alle condizioni invocate dal locatore per negare, al conduttore, il rinnovo del contratto alla scadenza concordata.