liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati
determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per
liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha
difficoltà di liquidazione) e del danno morale (nei limiti di cui all'art. 2059 c.c.); per questo il terzo responsabile o il datore di lavoro sono
ridurre il peso degli oneri sociali, da un lato, e a unificare la disciplina legale dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione dei tributi e
liquidazione stragiudiziale del danno per il periodo successivo alla disciplina transitoria della legge 392/1978, come ripristinata dalla sentenza di