Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: legittimario

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pretermissione di  legittimario 
 legittimario  pretermesso nella successione ab intestato per donazione
legatario o il donatario che è  legittimario  può ritenere tutto l'immobile, purchè il valore di esso non
della giurisprudenza e della dottrina. Per quest'ultime, il  legittimario  che ha accettato l'eredità conserva la qualità di terzo ai
legittima. Il Giudice di Rimini, invece, ammette il coerede  legittimario  a provare la simulazione con testimoni, anche in assenza
effetti della mancata partecipazione di un  legittimario  al patto di famiglia
la mancanza di reciprocità con Cuba preclude lo "status" di  legittimario 
soddisfazione del  legittimario  con beni estranei alla massa ereditaria
donazione dissimulata e limiti probatori per il coerede  legittimario 
dell'azione di riduzione; se è indubbio che il  legittimario  venuto alla successione in una quota inferiore a quella di
donatari e legatari non coeredi, diversa sorte concerne il  legittimario  pretermesso, che, in quanto non erede, non può logicamente
qui la necessaria definizione dei casi di preterizione del  legittimario  e la corretta individuazione del soggetto su cui ricada
sull'esercizio dell'azione di simulazione da parte del  legittimario  e sul discusso tema dell'applicabilità ad essa del
del  legittimario  e accettazione dell'eredità con beneficio di inventario
La pretermissione del  legittimario  Solo in ipotesi di successione testamentaria si può
testamentaria si può rinvenire una preterizione del  legittimario  in senso tecnico, facendosi riferimento al caso in cui la
cuius: sia disposta da un testamento che non contempli il  legittimario  quale beneficiario di legati o di una quota dell'eredità.
dell'azione di riduzione in caso di pretermissione del  legittimario  In ipotesi di pretermissione, si impone un coordinamento
inventario ex art. 564, co. 1, c.c., non sia richiesto al  legittimario  pretermesso in quanto questi, non essendo chiamato
di altri impedisce, infatti, la chiamata all'eredità dei  legittimario  preterito. Del pari, anche in ipotesi di successione ab
Del pari, anche in ipotesi di successione ab intestato, il  legittimario  integralmente pretermesso acquista la qualità di erede solo
dei donatarii e legatarii, contro possibili abusi del  legittimario  che agisca in riduzione. Tema che non si pone,
per l'esercizio dell'azione di riduzione da parte del  legittimario  pretermesso, diviene pertanto, in ipotesi di successione
della legittimazione dei creditori personali del  legittimario  ad esperire, in via surrogatoria, l'azione di riduzione
beneficio d'inventario e azione di riduzione esercitata dal  legittimario  pretermesso
doveri familiari come legittima causa di diseredazione del  legittimario 
a un  legittimario  è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli
 Legittimario  pretermesso, fallimento e rinunzia all'azione di riduzione:
tutela del creditore personale del  legittimario  tra surrogatoria, revocatoria ed art. 524 c.c.
la stipula di un patto di famiglia senza la presenza di un  legittimario  che si rifiuti arbitrariamente di partecipare?
giurisprudenziale prevalente secondo il quale il  legittimario  che agisce per far dichiarare la simulazione di atti
basato sul principio del "semplice interesse implicito del  legittimario  alla reintegra della legittima", che configura il
alla reintegra della legittima", che configura il  legittimario  come terzo pregiudicato dalla simulazione, in quanto
 legittimario  che succede per rappresentazione deve anche imputare le
 legittimario  che rinunzia all'eredità, quando non si ha
disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il  legittimario  accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati
trascrizioni e iscrizioni a favore di terzi. Il diritto del  legittimario  si converte in credito contro il donatario nella misura del
contro il donatario nella misura del pregiudizio subito. Il  legittimario  può procrastinare il termine ventennale trascrivendo
giacché volta alla restituzione dei beni ereditari, cui il  legittimario  ha diritto. Di conseguenza, trattandosi di un'azione a
donante. d) Donazioni e legati fatti dall'ascendente. Il  legittimario  che succede per rappresentazione deve anche imputare le
di una fattispecie generale di diseredazione del  legittimario  per giusta causa.
nè approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il  legittimario  avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio
 legittimario  pretermesso nella successione ab intestato, perché il de
unilaterali, assunte dai donatari, anche in favore del  legittimario  pretermesso, sono irrilevanti al fine del computo in
saggio indaga i rapporti tra rinunzia del  legittimario  all'azione di riduzione e tutela dei suoi creditori
agli effetti dell'esito positivo dell'azione sia quanto al  legittimario  pretermesso sia quanto ai rapporti tra il legittimario e il
al legittimario pretermesso sia quanto ai rapporti tra il  legittimario  e il terzo beneficiario della disposizione lesiva e il di
il concetto di preterizione del  legittimario  nella successione ab intestato e le differenze rispetto
accettazione con beneficio di inventario da parte del  legittimario  che agisca in riduzione; si riconosce, peraltro, la
applica quando il testatore ha espressamente attribuito al  legittimario  la facoltà di chiedere il supplemento.
rinuncia può concretarsi in un atto unilaterale del  legittimario  o in un accordo di questi con il donante, con il donatario
nel senso che il predetto onere non sia posto a carico del  legittimario  pretermesso. Ipotesi, questa, che ricorre allorché il de
e/o di un estraneo. c) La tesi La soluzione che sottrae il  legittimario  - che agisce in riduzione dall'onere di accettare con
proprie sostanze con donazioni. In tale ipotesi, essendo il  legittimario  chiamato alla successione ab intestato, l'azione di
 legittimario  che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario
ma restano impregiudicate le ragioni di credito del  legittimario  e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
di riconoscere adeguata tutela al creditore personale del  legittimario  avverso la fraudolenta rinuncia all'azione di riduzione e,
che la disposizione testamentaria di diseredazione di un  legittimario  sia da reputarsi nulla, viene avanzata nel testo una
La disposizione sarebbe valida, salvo il diritto del  legittimario  di agire in riduzione e ottenere ciò che per legge gli
che per legge gli spetta. Se, davvero, la diseredazione del  legittimario  fosse nulla, ciò starebbe a significare, per un verso, che
sciupata e perduta e, per altro verso, che il  legittimario  diseredato si troverebbe nella impossibilità, qualora,
ipotizzare che la disposizione di diseredazione del  legittimario  non sia nulla, ma valida ed efficace, salva la possibilità.
nulla, ma valida ed efficace, salva la possibilità. per il  legittimario  diseredato, ossia espressamente e inequivocamente
lesiva, alla stessa stregua di come essa è possibile per il  legittimario  che risulti leso o pretermesso in caso di successione
emergere, da un lato il "ritorno" della diseredazione del  legittimario  per giusta causa e la sua autonomia concettuale
si esprime adesione all'orientamento che riconosce al  legittimario  la possibilità di esercitare la scelta senza particolari
la rinunzia all'opposizione alla donazione il  legittimario  manifesta inequivocabilmente la volontà di rinunziare
mentre si è soliti ritenere che anche in questo caso il  legittimario  rinunziante debba essere escluso ai fini del calcolo della
legittimazione ad agire in riduzione in luogo del fallito  legittimario  pretermessi, anche nel caso in cui manchi un'espressa
rinunciativi e la debolezza della tutela reale del  legittimario  leso. Percorrendo tale legittima soluzione, dunque, il ceto