Dei legati.
(Sostituzione fedecommissaria nei legati).
(Sostituzione ordinaria nei legati).
Dell'istituzione di erede e dei legati.
(Legati e oneri a carico del legatario).
(Donazioni e legati in conto di legittima).
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in
Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.
Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.
(Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati).
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore.
La persona giuridica non può acquistare beni immobili, nè accettare donazioni o eredità, nè conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.
Il legittimario che rinunzia all'eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui
donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l'usufrutto, è in facoltà dell'usufruttuario di fornire la
dei debiti o dei legati da cui l'eredità stessa sia gravata.
, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un
, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.
Egli tuttavia non può alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del figlio, rinunziare a eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi e
estinti per effetto della morte; 2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; 3) i
) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni; 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il