11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di
laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei
estrapolato i principi di maggior interesse per l'analisi peritale, che sono riassimilabili in: adeguamento degli standard tecnici dei laboratori alle