Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
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3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.
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1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali: a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle
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del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
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) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59; c) indicare, in
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laboratori di cui all'articolo 59; b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di
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