laboratori centrali da destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro.
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Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è sostituito dal seguente: « La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro
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concorso, presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali
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e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi; b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali
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Ministero della sanità; dal direttore dell'Istituto superiore di sanità; dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco
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