Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
Indicazioni in lingua italiana
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di
1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere
consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle
recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in
2. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.
rivendicazioni in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio
una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.
ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di
2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al deposito della domanda ed alla concessione del brevetto europeo è considerata
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973; l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto
) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco; d) un rappresentante dei detentori di CCP, su
, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.
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ininterrotto possesso della partecipazione nella società italiana per almeno un anno, l'attestazione può essere di impossibile esibizione.
estere da inserire nella dichiarazione si incontreranno due differenti limiti: il primo attiene alla quota di imposta lorda italiana corrispondente al
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